Bocciatura annullata se la scuola omette di informare anche il padre

Il T.A.R. del Friuli ha annullato la bocciatura di un alunno di seconda media, argomentando la decisione sulla base del fatto che il padre dello studente non era stato informato del rendimento scolastico negativo del figlio, nonostante, dopo la separazione dei genitori, ne fosse stato disposto l’affidamento congiunto.
“Il comportamento omissivo della scuola – si legge nella sentenza in oggetto – ha impedito [, infatti,] al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi, così come dallo stesso a suo tempo prospettato […]” (T.A.R. Friuli, sez. I, 12 ottobre 2017, n. 312).
Una pronuncia, questa, che farà certamente discutere e che si aggiunge alla già contradditoria e copiosa giurisprudenza in materia.
(Commento a cura dell’Avv. Luca Dimasi)

Nuova pronuncia della Cassazione in tema di consenso informato

Secondo gli Ermellini, la prova dell’inadempimento del dovere di informazione da parte del medico non obbliga il paziente a dimostrare un suo probabile rifiuto all’intervento in caso di avvenuta adeguata informazione, giacché la violazione del fondamentale e personalissimo principio di autodeterminazione dell’assistito si ricollega implicitamente alla carenza di un quadro informativo completo e ben compreso o spiegato a chi dovrebbe valutarlo ai fini della decisione di sottoporsi o meno ad un determinato trattamento sanitario (Cass., 5 luglio 2017, n. 16503).
Una pronuncia, questa, che farà certamente discutere, in quanto si discosta nettamente dall’orientamento finora espresso dalla Suprema Corte (v., in particolare, Cass., 15 settembre 2008, n. 23676), la quale aveva più volte ribadito che l’omesso consenso configurerebbe di per sé un ipotesi di danno solamente laddove sia possibile dimostrare che, nonostante l’atto medico non abbia determinato un peggioramento dello stato di salute del paziente, il comportamento scorretto del medico abbia fatto correre al paziente un rischio che questi avrebbe, invece, verosimilmente evitato, qualora fosse stato correttamente informato.
(Commento a cura dell’Avv. Luca Dimasi)

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