Il T.A.R. del Friuli ha annullato la bocciatura di un alunno di seconda media, argomentando la decisione sulla base del fatto che il padre dello studente non era stato informato del rendimento scolastico negativo del figlio, nonostante, dopo la separazione dei genitori, ne fosse stato disposto l’affidamento congiunto.
“Il comportamento omissivo della scuola – si legge nella sentenza in oggetto – ha impedito [, infatti,] al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi, così come dallo stesso a suo tempo prospettato […]” (T.A.R. Friuli, sez. I, 12 ottobre 2017, n. 312).
Una pronuncia, questa, che farà certamente discutere e che si aggiunge alla già contradditoria e copiosa giurisprudenza in materia.
(Commento a cura dell’Avv. Luca Dimasi)